Il Circolo

Lo Statuto

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE - SCOPO

ART. 1

E’ costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica, sotto la denominazione  “CIRCOLO TENNIS F. BERETTI” con sede in Grottammare in Viale Lungomare della Repubblica e con durata illimitata.

ART. 2

L’ Associazione  è senza fine di lucro, senza discriminazioni di carattere politico, di religione e di razza.
L’ associazione ha per oggetto la pratica e l’ esercizio delle varie attività sportive, con particolare riguardo al gioco del tennis ed a tutte le altre attività complementari atte ad incrementare l’ educazione fisica e lo sviluppo degli sports in genere, nonché la partecipazione a manifestazioni e competizioni sportive.

ART. 3

I colori sociali sono l’ azzurro ed il bianco.

AFFILIAZIONE ALLA F.I.T.

ART. 4

L’associazione e’ affiliata alla Federazione italiana tennis (F.I.T.), della quale esplicitamente, per se’ e per i suoi soci osserva e fa osservare statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi federali, nonche’ la normativa del C.O.N.I., impegnandosi altresi’ a conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., nonche’ allo statuto ed ai regolamenti della F.I.T.

RICONOSCIMENTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA

ART. 5

L’associazione e’ riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della F.I.T., per delega del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.
Si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi ed ad apportare le modificazioni al presente Statuto che vengano imposte dalla legge o richieste dalla F.I.T.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

ART. 6

Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’ Associazione;
b) da eventuali fondi riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’ Associazione sono costituite:
a) dalle quote sociali;
b) dall’ utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’ attivo sociale.

ART. 7

L’ esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il rendiconto economico consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
Il  rendiconto economico consuntivo annuale sarà presentato all’ approvazione dell’ assemblea.

ART. 8

Gli eventuali avanzi di gestione, che scaturiscono alla chiusura di ogni esercizio finanziario, devono essere reinvestiti nell’ ambito delle attività di cui all’ art. 2.
Durante la vita dell’ Associazione è vietato distribuire agli associati anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

I SOCI

ART. 9

L’ Associazione si compone di soci onorari, effettivi e juniores.
A ciascun socio, indipendentemente dalla sua natura, sono ricosciuti eguali diritti e doveri nell’ ambito dello statuto.
Sono soci onorari coloro che siano proclamati tali dal Consiglio di Amministrazione per le loro benemerenze verso la società.
Sono soci effettivi coloro che sono vincolati per un anno. Pagano una tassa di ammissione.
Sono soci juniores i giovani che al primo gennaio dell’ anno in corso non abbiano compiuto i diciotto anni.
L’ adesione all’ Associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell’ assemblea per l’ approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’ Associazione.

ART. 10

L’ ammissione all’ Associazione è subordinata alle seguenti norme:
a) Richiesta di ammissione, per i minorenni occorre la firma del padre o di chi ne fa le veci;
b) Pagamento delle quote sociali;
c) Accettazione senza riserva del presente statuto.

ART. 11

Le diverse quote dovranno essere pagate anticipatamente dai soci.
L’ anno sociale e l’ esercizio finanziario decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre. L’ adesione all’ Associazione è disposta per ciascun anno sociale e, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, non può essere prevista per un periodo temporaneo.
Il versamento della quota sociale annuale non è né rivalutabile né ripetibile in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’ Associazione, né in caso di mancato rinnovo annuale, di morte, di dimissioni o di esclusione può farsi luogo alla sua richiesta di rimborso.
Le tasse di ammissione all’ Associazione per i diversi tipi di soci sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.
Lo stesso organo fissa le quote per l’ utilizzo degli impianti sportivi sia da parte dei soci,  che dei non soci.

ART. 12

La qualifica di socio si perde:
a) Per decesso;
b) Per dimissioni;
c) Per morosità superiore a due mesi nel pagamento delle quote sociali; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.
d) Per radiazione pronunciata dal Consiglio di Amministrazione per gravi motivi o gravi infrazioni allo statuto o la regolamento, previa contestazione all’ interesssato del fatto addebitatogli.
Coloro che hanno perso la qualità di soci per morosità, se riammessi sono tenuti a versare tutte le quote arretrate.
Agli stessi va data comunicazione del provvedimento che li riguarda con lettera raccomandata A.R..
La qualità di socio non è in alcun caso trasmissibile.

ASSEMBLEE

ART. 13

I soci sono convocati in Assemblea almeno una volta all’ anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio sociale, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio dell’ avviso di convocazione contenente l’ ordine del giorno almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’ adunanza, nonché mediante affissione nel medesimo termine, dell’ avviso predetto presso la sede sociale.
L’ Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un quarto dei soci con diritto di voto.
L’ assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale.

ART. 14

L’ assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’ Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori, sulle modifiche dell’ Atto Costitutivo e dello Statuto e su tutto quant’ altro a lei demandato per Legge o per Statuto.

ART. 15

Hanno diritto di intervenire all’ Assemblea tutti i soci, in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione.
I soci possono farsi rappresentare con delega scritta da altri soci, anche se membri del Consiglio di Amministrazione, salvo in questo caso, per l’ approvazione di bilanci e le deliberazioni in merito alle responsabilità dei Consiglieri.
Un socio non può rappresentare più di un consocio.

ART. 16

L’ Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l’ Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente dell’ Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene del caso, due Scrutatori.
Spetta al Presidente dell’ Assemblea il constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’ Assemblea.
Delle riunioni dell’ Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ART. 17

L’ Assemblea è validamente costituita ed atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
In seconda convocazione l’ Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L’ adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per la modifica dell’ atto costitutivo e dello statuto occorre la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze dell’ art. 21 C.C..

AMMINISTRAZIONE

ART. 18

L’ Associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione  composto da 13 membri eletti dall’ Assemblea dei soci, a scrutinio segreto, per la durata di tre anni.
Alla carica di Consigliere possono essere eletti solo i soci.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere il Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione, provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

ART. 19

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario, ove a tali nomina non abbia provveduto l’ Assemblea dei Soci.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, la firma degli atti e dei provvedimenti con potesta’ di delega, coordina l’attivita’ per il regolare funzionamento dell’associazione, adotta i provvedimenti a carattere d’urgenza con l’obbligo di riferirne al Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva.
Il vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di legittimo impedimento, esercitandone le funzioni.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio di Amministrazione, i quali non potranno essere minorenni.

ART. 20

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’ anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo e all’ ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 21

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’ Associazione senza limitazione e così a titolo esemplificativo esso ha il potere di:
- compilare il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all’ approvazione dell’ Assemblea;
- adottare i provvedimenti disciplinari;
- nominare nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Cassiere ed assegnare altri incarichi;
- approvare i regolamenti interni per ognuna delle discipline sportive che la società promuove;
- fissare le quote annuali;
- designare gli atleti in occasione degli incontri intersociali;
- autorizzare i singoli atleti che intendono partecipare a manifestazioni sportive in rappresentanza dell’Associazione;
- proporre le date della manifestazioni organizzate dall’Associazione e curarne lo svolgimento;
- procedere alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione;

SEGRETARIO-CASSIERE

ART. 22

E’ nominato dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi componenti.
Da’ esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, redige il verbale delle riunioni, provvede al normale andamento dell’Associazione, dirige l’Amministrazione sociale, s’incarica della tenuta dei libri, compreso quello dei soci, s’incarica dell’esazione delle entrate.

COLLEGIO DEI REVISORI

ART. 23

La gestione dell’Associazione è controllata da un Collegio dei revisori, costituito da tre membri eletto annualmente dall’ Assemblea dei soci.
I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,  potranno accertare la consistenza di cassa e l’ esistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
Rilevando irregolarità amministrative dovranno comunicarle per iscritto al Consiglio di Amministrazione per i necessari provvedimenti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 24

I provvedimenti disciplinari che possono essere presi dal Consiglio di Amministrazioni dell’ Associazione sono:
- ammonizione;
- sospensione a termine;
- radiazione.

SCIOGLIMENTO

ART. 25

Lo scioglimento dell’ Associazione è deliberato dall’ Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento per qualunque causa, l’ Associazione ha l’ obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’ organismo di controllo di cui all’ art. 3, comma 190, della L. 23.12.96, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l’ Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, con eslusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi da parte dell’ Assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
Grottammare, lì
Il presidente